Chiusura temporanea di pubblico esercizio
Ai sensi dell'art. 42 della L.P. n. 58 del 14.12.1988, la chiusura temporanea di un esercizio pubblico va comunicata al Sindaco per iscritto, con l'indicazione della durata della stessa.
La chiusura temporanea può essere vietata o limitata dal Sindaco, ove non sia garantito il sufficiente approvigionamento.